Normativa - Rifiuto Fattura Elettronica

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132/2020

Il MEF ha emanato il Decreto per definire le motivazioni di rifiuto delle fatture elettroniche.

E’ in vigore dal 6 novembre 2020 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132/2020 che definisce le motivazioni consentite per l’eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), con lo scopo di limitare notevolmente il numero di fatture rifiutate.

Non sarà possibile rifiutare le fatture per motivi diversi da quelli indicati nel Decreto.

L’indicazione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di efficientare il processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle amministrazioni pubbliche e velocizzare il processo di pagamento agli operatori economici che forniscono beni e servizi.

A PRESCINDERE DALLA NORMATIVA, VI INVITIAMO A CONTATTARCI PRIMA DI RIFIUTARE UNA NOSTRA FATTURA PER VERIFICARE INSIEME SE IL RIFIUTO E' CONSENTITO DALL'ATTUALE NORMATIVA OPPURE SE DOBBIAMO INTERVENIRE CON L'EMISSIONE DI UNA NOTA DI CREDITO A SEGUITO DELL'ACCETTAZIONE DELLA NOSTRA FATTURA.
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A partire dal 6 novembre 2020 le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito di rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal Decreto:

  1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
IMPORTANTE:

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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Ricordiamo che nel preambolo del decreto è specificato:

....."Ritenuto di dover assicurare che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche e che le modalita' tecniche di rifiuto della fattura elettronica da parte delle Amministrazioni pubbliche siano armonizzate con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati;....."
TESTO ORIGINALE:

Decreto interministeriale del 24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze

Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle
amministrazioni pubbliche.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020

Articolo 1
Art. 1 Cause di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni delle fatture elettroniche e relative regole tecniche.

Articolo 1 -
Art. 1 Cause di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni delle fatture elettroniche e relative regole tecniche.

In vigore dal 06/11/2020

1. Al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della , sono apportate le seguenti modificazioni: legge 24 dicembre 2007, n. 244

a) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche).

- 1. Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non e' stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla , tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimolegge 23 giugno 2014, n. 89
comma 2;

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del , convertito, con modificazioni, dalladecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonche' secondo le modalita' indicate nella circolare del Ministero dell'economia e dellelegge 21 giugno 2017, n. 96
finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della .Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

3. Il rifiuto della fattura e' comunicato al cedente/prestatore con le modalita' individuate dal paragrafo 4.5 dell'allegato B al presente regolamento nonche' dalle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato.»;

b) al paragrafo 4.5 dell'allegato B, dopo il capoverso «Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.» e' inserito il seguente capoverso «Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.».